Servizi al cittadino


Autorizzazione a vendere proprietà di incapace

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.

Orario al pubblico:
  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:45 alle ore 12:15;
  • il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
  • I servizi asseverazioni/traduzioni e autentiche firme saranno effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica al nr. 0125/4264230 presso l'UGdP di Ivrea il lunedì e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00;
  • la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
  • i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
  • Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp);   le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Telefono:
  • 0125/284203 (Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare)
  • 0125/284339 (Responsabile)
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott. Diego Baiocco (Assistente Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203

    Cos’è

    Quando occorre procedere a determinati atti nell’interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela , inabilitato,o interdetto) il genitore, il tutore,o il curatore devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale. L’autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili registrati; per costituire pegni o ipoteche; e procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi, transazioni o accettare concordati. L’autorizzazione è data previo parere del Giudice Tutelare.

    Se si tratta di minore sottoposto a responsabilità genitoriale e non tutela,  non occorre autorizzazione del Tribunale in camera di consiglio, per la vendita di beni mobili o immobili.

    Sarà sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tutelare, salvo che non si tratti di beni (mobili o immobili) acquistati “mortis causa”.

    In tal caso infatti sarà necessario procedere a anorma dell'art. 471 C.C. ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, far redigere inventario e successivamente richiedere autorizzazione ex art. 747 c.p.c.


    Normativa

    • Artt. 320-375-376-394-424-425 Codice Civile
    • Artt 732-747 Codice di Procedura Civile

    chi può richiederla

    I genitori congiuntamente o quello esercente la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno.

    La domanda per ottenere l’autorizzazione del Tribunale alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale.

    In caso di eredità giacente o di beni pervenuti al seguito di successione, è competente il Tribunale del luogo di apertura della successione.


    come si svolge

    La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega. Se la residenza del minore o del tutore o del curatore o dell'amministrato è diversa da quella del luogo di apertura della successione, l'interessato deve allegare al ricorso la copia conforme del parere del Giudice Tutelare competente per territorio in base alla residenza dei soggetti incapaci. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.


    Nota Bene

    Documenti da allegare:

    • Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
    • Copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;Copia semplice del verbale di inventario se esistente;
    • Originale della perizia asseverata se si tratta di immobili e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.
    • Valutazione del mezzo effettuato da esperti del settore, anche da riviste specializzate, se si tratta di autoveicoli o motoveicoli.
    • Eventuale proposta di acquisto.

    costi

    • Esente da Contributo Unificato.
    • Una marca da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifiche.