Servizi al cittadino


SEPARAZIONE CONSENSUALE

A chi rivolgersi

Cancelleria Famiglia

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 208
Attività svolte:

Separazione e Divorzi

Orario al pubblico:

-dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:45 alle ore 12:00;

-il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possono essere trasmessi in PCT;

Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp)le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.

 

Telefono:
  • 0125/284363 (Cancelleria Famiglia)
  • PEC:
  • dirigente.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Cancelleria Famiglia)
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Gabriella Palatella (Assistente Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 208
    • Sig.ra Maria Giuseppa Gaglianese (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 208

    Cos’è

    E’ una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.

    I coniugi possono chiedere se sono d’accordo su ciò:

    • di essere autorizzati a vivere separati
    • che i figli siano affidati in modo condiviso ad entrambi, salvo non sussistano circostanze particolari tali da giustificare l’affidamento esclusivo ad uno dei genitori
    • che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due, anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa
    • di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, con la precisazione che, in presenza di figli minori collocati prevalentemente presso l‘abitazione di uno dei genitori, l’altro genitore è, di regola, tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile da corrispondere all’altro coniuge (almeno sino alla maggiore età del figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.

    Normativa

    • Art. 158 Codice Civile
    • Artt. 706-711 Codice di Procedura Civile

    chi può richiederla

    I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione ( affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc.), anche senza l’ausilio di un legale.

    I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell’art.31, secondo comma, l. 218/95.


    come si svolge

    Il ricorso per separazione consensuale deve essere:

    diretto al Presidente del Tribunale dell'ultima residenza comune dei coniugi (o di domicilio documentato) dei ricorrenti e sottoscritto da entrambi i coniugi.

    L’istanza deve essere sottoscritta in originale da entrambi i coniugi davanti al cancelliere.

    In presenza del difensore l'avvocato dovrà presentare procura rilasciata da uno o da entrambi i coniugi.

    All’udienza i coniugi devono comparire personalmente.


    Nota Bene

    La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:

    • Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
    • Certificato di residenza di ambedue i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
    • Certificato di matrimonio, da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato.

    SI RICORDA CHE I CERTIFICATI HANNO VALIDITA' DI 6 MESI DAL MOMENTO DEL RILASCIO, DEVONO ESSERE TUTTI PRODOTTI IN ORIGINALE E SONO ESENTI DA BOLLO.

    • Copia fronte-retro di carta d'identità e codice fiscale di entrambi i coniugi;
    • Modello ISTAT M252;
    • Nota di iscrizione a ruolo 

    costi

    • Contributo Unificato da € 43,00