Servizi al cittadino


amministratore di sostegno

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.

Orario al pubblico:
  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:45 alle ore 12:15;
  • il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
  • I servizi asseverazioni/traduzioni e autentiche firme saranno effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica al nr. 0125/4264230 presso l'UGdP di Ivrea il lunedì e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00;
  • la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
  • i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
  • Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp);   le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Telefono:
  • 0125/284203 (Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare)
  • 0125/284339 (Responsabile)
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott. Diego Baiocco (Assistente Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203

    Cos’è

    È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

    Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.

    Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno,che può essere proposta dallo stesso beneficiario, deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

    L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare. Ogni soggetto, in previsione di una propria futura incapacità fisica o psichica, può designare, ora per allora, il proprio nominando amministratore di sostegno; tale designazione deve ricoprire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e necessita quindi l’intervento del Notaio. In mancanza di tale previa designazione, ovvero in presenza di gravi motivi, l’amministratore viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad esempio in caso di conflitto fra parenti).


    Normativa

    • Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004
    • Art.720 bis Codice di Procedura Civile

    CHI PUO' RICHIEDERLA

    La domanda può essere presentata dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

    I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero (art. 406 c.c.).


    come si svolge

    Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.

    Il Giudice Tutelare fissa udienza di esame del beneficiario e il ricorrente deve notificare al beneficiario il ricorso e ai parenti ed agli affini il decreto di fissazione udienza.

    All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

    Contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno il reclamo si propone alla Corte d'Appello.


    effetti

    Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

    L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.


    Nota Bene

    I poteri dell’amministratore di sostegno vengono definiti dal decreto con il quale il Giudice li ha nominati. Vi sono alcuni atti che possono essere compiuti senza ulteriore autorizzazione; per altri invece sarà necessario chiedere una specifica autorizzazione al Giudice (sono gli atti più importanti, come ad esempio vendere un immobile o investire del denaro). Altri atti possono essere invece comunque vietati.

    Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o senza autorizzazione, se prevista dal decreto di nomina, sono annullabili. L’amministratore di sostegno può essere rimosso dall’incarico in caso di gravi inadempienze o esonerato su sua richiesta o su richiesta del beneficiario.

    L’amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

    In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti


    costi

    • Contributo Unificato – Esente
    • Una marca da € 27,00 per diritti forfetari nonché diritti di copia € 11,79