Servizi al cittadino


Modificazione delle condizioni di separazione e divorzio

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.

Orario al pubblico:
  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:15;
  • il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
  • I servizi asseverazioni/traduzioni e autentiche firme saranno effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica al nr. 0125/4264230 presso l'UGdP di Ivrea il lunedì e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00;
  • la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
  • i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
  • Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp);   le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Telefono:
  • 0125/284203 (Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare)
  • 0125/284339 (Responsabile)
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott. Diego Baiocco (Assistente Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203

    Cos’è

    E’ la procedura in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e la prole previste nei provvedimenti di separazione (verbale di separazione consensuale omologato, sentenza di separazione e, ora in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche  accordo in esito a procedura di negoziazione assistita o accordo avanti all’Ufficiale di stato civile),  su ricorso della o delle parti interessate ove ne maturino i presupposti, nel senso che venga in qualche modo a mutare la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati e comunque ricorrano giustificati motivi, si possono modificare attraverso apposito procedimento in camera di consiglio.

    Il procedimento disciplinato dall’art 710 c.p.c  e cioè nel capo relativo alla separazione personale dei coniugi è applicabile, in forza della estensione operata dall’art. 4 della L.8/2/2006 n.54 (introduttiva dell’affidamento condiviso), anche ai provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, la cui modifica pertanto  compete al Tribunale ordinario

    Analoga procedura è prevista per la modifica delle condizioni di divorzio dall’art 9 comma 1 della legge 1 dicembre 1970 n.898. Anche se l’articolo in questione fa riferimento ai giustificati motivi che intervengano dopo la sentenza  che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza emessa in esito a procedimento contenzioso o a ricorso a domanda congiunta dei coniugi) il ricorso al Tribunale si deve ritenere ora possibile in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita in quanto la legge citata che li introduce ne stabilisce la equiparazione ai provvedimenti giudiziali di divorzio.


    Normativa

    Art.710 Codice di Procedura Civile

    Art.6 e Art.12 Legge n.162/2014


    chi può richiederla

    Le parti che stanno in giudizio col ministero di un difensore.


    come si svolge

    Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.


    Nota Bene

    Va peraltro tenuto presente che anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è possibile ricorrere alle procedure alternative introdotte e disciplinate dalla legge  n.162/2014:

    1) avanti all’ufficiale di stato civile ( del Comune di residenza di uno dei coniugi  o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio), con l’assistenza meramente facoltativa dell’avvocato , a condizione che: gli ex-coniugi non abbiano figli  ancora minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti; siano d’accordo sulle modifiche richieste; l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 l.cit);     

    2)  accordo raggiunto attraverso procedura di negoziazione con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (art .6 l. cit.).


    costi

    • Contributo Unificato da € 98,00