Servizi al cittadino


ADOZIONE DI MAGGIORENNI

A chi rivolgersi

Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte:

Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.

Orario al pubblico:
  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:45;
  • il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
  • la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
  • i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
  • Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp);   le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Telefono:
  • 0125/284339
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Alessandra Russo (Funzionario Giudiziario F1)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203
    • Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 203

    Cos’è

    E’ una procedura che consente l’adozione di persona maggiorenne; con essa l’adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio.

    Ai fini della pronuncia del Tribunale in camera di consiglio è necessaria l'assistenza tecnica dell'Avvocato.


    Normativa

    • Artt. 291 e segg. Codice Civile
    • Come modificati dalla  Legge n. 184 del 4 maggio 1983

    chi può richiederla

    La sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 luglio 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. L’adottante deve avere compiuto i 35 anni e deve inoltre superare di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare. Entrambi i termini (35 e 18 anni) possono essere eccezionalmente ridotti se il Tribunale ritiene sussistere una situazione particolare che lo giustifichi. La persona sposata può adottare singolarmente, ma è necessario l'assenso del coniuge (art. 297 c.c.) quando l'adozione è compiuta da una donna maritata l'adottato (che non sia figlio del marito) assume il cognome della famiglia di lei (art. 299 c.c. comma 4).

    Per l’adozione ordinaria occorre:

    Il consenso:

    • dell' adottante e dell'adottando;

    L'assenso:

    • dei genitori dell’adottando (il Tribunale può superare il dissenso dei genitori se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando);
    • del coniuge dell'adottante e dell'adottando se coniugati e non legalmente separati;
    • dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante.

    come si svolge

    Attraverso ricorso al Tribunale in camera di consiglio, corredato da documenti sotto-elencati. NON è una procedura esente da contributo unificato e diritti di cancelleria. 

    La sentenza viene registrata e trascritta presso il registro degli atti di Stato civile all'esito del passaggio in giudicato.

     


    nota bene

    La sentenza di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La cancelleria, divenuta definitiva la sentenza, trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine dell’ atto di nascita del maggiorenne adottando.

    Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera, occorre che i documenti originali in lingua straniera, siano tradotti e la traduzione venga asseverata.

    Documenti da allegare:

    • certificato di residenza dell’adottante;
    • certificato di residenza dell’adottando;
    • copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante;
    • copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando;
    • certificato di stato libero dell’adottante e dell'adottando , oppure certificato di matrimonio oppure eventuale sentenza di divorzio;
    • atto notorio dal quale si evince che l’adottante non ha figli legittimi o naturali o che ha figli;
    • certificato del casellario giudiziale dell’adottante;
    • eventuale certificato di morte di uno o entrambi i genitori dell'adottando.

    costi

    • Contributo Unificato da € 98,00
    • Una marca da € 27,00 per diritti forfetari per notifiche
    • Tassa di registrazione sentenza nella misura fissa di Euro 200,00