La sentenza di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La cancelleria, divenuta definitiva la sentenza, trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine dell’ atto di nascita del maggiorenne adottando.
Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera, occorre che i documenti originali in lingua straniera, siano tradotti e la traduzione venga asseverata.
Documenti da allegare:
- certificato di residenza dell’adottante;
- certificato di residenza dell’adottando;
- copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante;
- copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando;
- certificato di stato libero dell’adottante e dell'adottando , oppure certificato di matrimonio oppure eventuale sentenza di divorzio;
- atto notorio dal quale si evince che l’adottante non ha figli legittimi o naturali o che ha figli;
- certificato del casellario giudiziale dell’adottante;
- eventuale certificato di morte di uno o entrambi i genitori dell'adottando.