Quando occorre procedere a determinati atti nell’interesse di un incapace (minore di età sottoposto a tutela , inabilitato,o interdetto) il genitore, il tutore,o il curatore devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale. L’autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili registrati; per costituire pegni o ipoteche; e procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi, transazioni o accettare concordati. L’autorizzazione è data previo parere del Giudice Tutelare.
Se si tratta di minore sottoposto a responsabilità genitoriale e non tutela, non occorre autorizzazione del Tribunale in camera di consiglio, per la vendita di beni mobili o immobili.
Sarà sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tutelare, salvo che non si tratti di beni (mobili o immobili) acquistati “mortis causa”.
In tal caso infatti sarà necessario procedere a anorma dell'art. 471 C.C. ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, far redigere inventario e successivamente richiedere autorizzazione ex art. 747 c.p.c.