I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione ( affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc.), anche senza l’ausilio di un legale.
I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell’art.31, secondo comma, l. 218/95.