Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
Il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale.
Dopo sei mesi in caso di separazione consensuale.
I sei mesi decorrono:
dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del tribunale, o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile.
Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale.
Per procedure alternative al ricorso in Tribunale si rimanda alla legge 10/11/2014 n.162