Servizi al cittadino


Divorzio Congiunto o Contenzioso

A chi rivolgersi

Cancelleria Famiglia

Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 208
Attività svolte:

Separazione e Divorzi

Orario al pubblico:

-dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:15;

-il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possono essere trasmessi in PCT;

Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp)le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.

 

PEC:
  • dirigente.tribunale.ivrea@giustiziacert.it (Cancelleria Famiglia)
  • Personale Amministrativo:

    I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo

    • Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
      Incarico: Responsabile
      Piano: 2
      Stanza: 201
    • Dott.ssa Gabriella Palatella (Assistente Giudiziario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 208
    • Sig.ra Maria Giuseppa Gaglianese (Ausiliario F2)
      Incarico: Addetto
      Piano: 2
      Stanza: 208

    Cos’è

    Il divorzio può essere contenzioso o congiunto. In entrambi i casi è necessaria l’assistenza di un avvocato. Nel caso di divorzio congiunto è possibile avvalersi di un solo avvocato.

    Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc…) . Generalmente la procedura si esaurisce in un’unica udienza e termina con la pubblicazione della sentenza di divorzio.

    Il divorzio contenzioso può essere presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. La procedura è più complessa perché viene prima fissata un’udienza presidenziale e poi una serie di udienze istruttorie. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio.


    Normativa

    Legge n.898 del 1 Dicembre 1970 modificata con Legge n.74 del 6 marzo 1987

    Legge 11-05-2015 n.55


    CHI PUO' RICHIEDERLA

    Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

    Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.

    Il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale.

    Dopo sei mesi in caso di separazione consensuale.

    I sei mesi decorrono: 

    dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del tribunale, o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

    Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale.

     

    Per procedure alternative al ricorso in Tribunale si rimanda alla legge 10/11/2014 n.162


    come si svolge

    La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.


    Nota Bene

    La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:

    Per il divorzio congiunto:

    • Stato di famiglia
    • Certificati di residenza
    • Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
    • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale

    Per il divorzio giudiziale:

    • Stato di famiglia
    • Certificati di residenza
    • Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
    • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
    • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale omologato

    costi

    • Contributo Unificato da € 43,00 per divorzio congiunto
    • Contributo Unificato da € 98,00 per divorzio giudiziale