Registrazione/ Variazione Stampa Periodica
A chi rivolgersi
Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare
Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte: Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.
Orario al pubblico:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:45;
- il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
- la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
- i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
- Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp); le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Telefono:
0125/284339 Personale Amministrativo:I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo
- Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
Incarico: Responsabile
Piano: 2
Stanza: 201
- Dott.ssa Alessandra Russo (Funzionario Giudiziario F1)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
- Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
- Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
Cos’è
La pubblicazione di qualsiasi giornale o periodico è subordinata alla registrazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Tale registrazione risponde da un lato all'esigenza di una forma di pubblicità legale dell'esistenza del giornale o periodico, e dall'altro alla necessità di un controllo sull'esistenza dei requisiti minimi oggettivi di legalità, come per esempio la presenza di un direttore responsabile iscritto nell'albo dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti.
Inoltre, entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento, deve essere registrata ogni successiva variazione che intervenga in uno degli elementi costitutivi della testata.
Per registrare un periodico telematico si deve specificare nella domanda la tecnica di diffusione e indicare:
- nome e indirizzo del service provider
- estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni
- indirizzo web della pubblicazione telematica
Alla domanda si deve allegare fotocopia del contratto e del decreto ministeriale
Normativa
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47
- Art. 3 bis, Decreto Legge 103-2012
costi
- Tassa di concessione governativa € 200,00 che va versata sul c/p 8003 AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA e la ricevuta deve essere allegata alla domanda di iscrizione. Il versamento è dovuto esclusivamente per l'iscrizione.
- Marca da bollo di € 16,00 (ogni 4 pagine) per la domanda di iscrizione e per la dichiarazione di variazione.
- Marca da bollo da € 3,92 di diritti di cancelleria, se richiesta, per la certificazione di avvenuto deposito.
- Marca da bollo di € 4,10 per autenticazione della sottoscrizione da parte del cancelliere.
Esenzione dal bollo e dalla tassa di concessione
Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritte all’anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono esentati dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative ma non dai diritti di cancelleria.
Sono inoltre considerate “Onlus di diritto” le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995; le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (legge 381/1991), i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.
Per avere diritto al beneficio della esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa deve essere fatta esplicita menzione della particolare natura dell’ente documentandone l’iscrizione nei relativi pubblici registri o l’avvenuto riconoscimento come tale da parte della pubblica autorità. In caso di attestazione l’ufficio procederà immediatamente alla verifica
Nota Bene
Certificato di iscrizione
Il registro è pubblico, chiunque vi abbia interesse può richiedere dei certificati.
La richiesta va presentata per iscritto ed in bollo (euro 16.00), il certificato sarà anch'esso rilasciato in bollo (euro 16.00) oltre a diritti di cancelleria (euro 3,92).
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