Il giudice verifica che il donatore sia: 1) maggiorenne, 2) capace di intendere e di volere, 3) a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi, 4) sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta, 5) che si sia determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente.
Il giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale.
Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile) da emettersi entro tre giorni.