Uno dei coniugi, con l’assistenza del legale, chiede con ricorso la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza dei coniugi.
I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012,e per il disposto dell’art.31 ,secondo comma ,l. 218/95.