Composizione delle crisi da sovraindebitamento
A chi rivolgersi
Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare
Ubicazione: Via Cesare Pavese 2 - 10015 Ivrea (TO)
Piano: 2
Stanza: 203
Attività svolte: Volontaria giurisdizione - tutele - curatele - amm.ni sostegno - giudice tutelare - successioni - pubblicazione periodici - trascrizione privilegi - legge sabatini - modifica condizioni separazione e divorzi.
Orario al pubblico:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 11:15;
- il sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 presidio solo per atti urgenti scadenti in giornata che non possano essere trasmessi in PCT;
- I servizi asseverazioni/traduzioni e autentiche firme saranno effettuati esclusivamente previa prenotazione telefonica al nr. 0125/4264230 presso l'UGdP di Ivrea il lunedì e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00;
- la Cancelleria Volontaria Giurisdizione opererà per i soli servizi ai Consorzi ed Enti su appuntamento come da indicazioni concordate;
- i servizi Atti del Cancelliere relativi alle Successioni e atti notori saranno effettuati esclusivamente tramite appuntamento a mezzo sistema di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.
- Si avvisa la gentile utenza che dal 1 MARZO 2023 i DIRITTI DI CANCELLERIA e i DIRITTI DI COPIA potranno essere assolti esclusivamente attraverso il pagamento telelematico su PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp); le istruzioni per il pagamento sono reperibili sia tra la MODULISTICA in basso sia nella home page del sito internet del Tribunale.
Telefono:
0125/284203 (Cancelleria Volontaria Giurisdizione \ Tutelare)0125/284339 (Responsabile) Personale Amministrativo:I dati sono visualizzati nel seguente ordine: incarico, qualifica comprensiva della fascia economica, nominativo
- Dott.ssa Anna Francesca Taverriti (Funzionario Giudiziario F3)
Incarico: Responsabile
Piano: 2
Stanza: 201
- Dott.ssa Daniela Molinari (Cancelliere esperto F3)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
- Dott. Diego Baiocco (Assistente Giudiziario F2)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
- Sig.ra Giuseppina Monteu Bottere (Ausiliario F2)
Incarico: Addetto
Piano: 2
Stanza: 203
Cos’è
E’ una procedura prevista per il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato (cioè il debitore persona fisica è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione) che intendano tentare la sistemazione della propria situazione debitoria. Per sovrainebitamento si intende il perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni. Il debitore può concludere un accordo di ristrutturazione con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi, mentre il consumatore può proporre, oltre all’accordo, anche un piano.
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chi può richiederla
Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (piccoli imprenditori, professionisti), di seguito chiamati “debitori” e i privati in genere, di seguito chiamati “consumatori”. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):
- avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
- avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000 (basta superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Normativa
- Regio Decreto 267 del 16 marzo 1942 e s.m. e i. art. 28 (R.D. 267 del 16 marzo 1942 e succ. modifiche artt.1 e 28)
- Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013) (Legge n.3 del 27-1-2012 con successive modifiche)
come si svolge
Innanzi tutto va verificata la fattibilità della proposta. A tale scopo il debitore/consumatore presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un Professionista abilitato che, esaminata la situazione, esprimerà la propria valutazione sulla fattibilità della proposta.
Si precisa che la presentazione del ricorso per la nomina del professionista e il conseguente provvedimento non sospendono le esecuzioni in corso.
Ultimata la fase di studio, di ricerche e di incontri con il ricorrente, il professionista nominato comunicherà al debitore/consumatore l’esito della verifica.
Qualora la valutazione del professionista sia favorevole, il debitore/consumatore potrà presentare la proposta.
nota bene
Le procedure sono:
- l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore/consumatore;
- il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori riservato ai soli consumatori.
- La liquidazione del patrimonio, comportante la liquidazione di tutti i beni, che può essere chiesta sia dal debitore che dal consumatore.
costi
Per l'istanza della nomina del professionista:
- € 98.00 per contributo unificato;
- € 27.00 per diritti.
Per l'accesso alla procedura:
- € 98.00 per contributo unificato;
- € 27.00 per diritti.
finecontenuti